RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE – (SOGGETTI PRIVATI)
Nel caso di esecuzione di opere identificate come ingegneria civile ai sensi dell’allegato X del Testo Unico in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (D.Lgs 81/08 e s.m.e i.), il committente (titolare firmatario della pratica edilizia o della comunicazione di avvio attività, ovvero il soggetto con potere di spesa) deve essere messo in grado di valutare se sia necessaria la nomina di un coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione e/o in fase di Esecuzione delle opere). Questa figura tecnica deve essere identificata tra professionisti iscritti ad un albo o collegio professionale (normalmente geometri, ingegneri o architetti), i quali abbiano svolto uno specifico corso di formazione e successivi aggiornamenti con cadenza quinquennale.
Il coordinatore svolge il compito, come effettivamente dice il titolo, di coordinare le diverse imprese presenti in cantiere relativamente ai rischi che potrebbero essere trasmessi tra queste, oltre a verificare che siano rispettate le normative relative alla trasmissione di pericoli all’esterno del cantiere (rumore, polveri, caduta oggetti ecc). In particolare il coordinatore in fase di progettazione si occupa anche di progettare il layout del cantiere, verificando che non esistano rischi connessi all’area, alle caratteristiche del luogo o dell’edificio, a particolari lavorazioni che possono essere oggetto di alternativa durante la progettazione dei lavori.
Il Coordinatore in fase di esecuzione, durante i lavori, effettua sopralluoghi periodici e programmati in base alle caratteristiche di rischio delle lavorazioni, contestando alle imprese eventuali inadempienze, ed informando contestualmente il committente, o responsabile dei lavori del comportamento delle stesse, proponendo anche, in casi molto gravi, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori stessi.
Occorre considerare che il coordinatore non è un “nemico” del committente o dell’impresa, ma soltanto un consulente che semplicemente ricorda quelli che sono gli adempimenti di legge, i quali, pur avendo un costo, sono normalmente molto inferiori alle sanzioni previste e molto spesso applicate, considerata la gran quantità di enti e soggetti preposti alla verifica dei cantieri (Ispettorato del lavoro, ASL, Polizia Provinciale, Carabinieri, Polizia Municipale e altri ognuno per i suoi ambiti di competenza).

Obblighi e Sanzioni

Il coordinatore in fase di esecuzione deve essere nominato, dal committente, ogni qualvolta in cantiere sia prevista più di un’impresa, intendendo con impresa tutti i soggetti che annoverino lavoratori  subordinati, ovvero sono esclusi i lavoratori autonomi ma, sono compresi tutti i lavoratori che siano tenuti a seguire le direttive di un datore di lavoro, indipendentemente dal tipo e livello della retribuzione.
Il coordinatore in fase di progettazione deve essere nominato negli stessi casi del coordinatore in fase di esecuzione, con esclusione dei cantieri non soggetti permesso di costruire (ovvero per tutti quelli che ricadono in dall’attività libera fino alla DIA) in la cui forza lavoro prevista sia inferiore ai 200 uomini giorno (circa € 90.000 ma varia da caso a caso!).
Questi obblighi sono stabiliti all’art 90 comma 3 e 4 del Dlgs 81/08 e prevedono in caso di inosservanza:

SANZIONE arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro ognuno (sanzione penale)

Ulteriore sanzione a carico del committente è per la mancanza della trasmissione del nome dei coordinatori alle imprese:

SANZIONE : amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro

Notifica preliminare: nei casi in cui è necessaria la nomina del coordinatore in fase di esecuzione e anche di unica impresa con più di 200 uomini giorno, il committente deve trasmettere alla ASL e alla Direzione Generale del Lavoro un documento chiamato notifica preliminare, cui contenuti sono elencati nell’allegato XII del Testo Unico. Generalmente viene preparato dal coordinatore anche se firmato e spedito dal committente.  Spesso a livello regionale sono stati attivati portali che inoltrano automaticamente le notifiche agli enti preposti, in Liguria è il portale SEND, al quale si può accedere anche come privati utilizzando le credenziali SPID. La notifica così generata deve comunque essere trasmessa all’amministrazione concedente il titolo edilizio (SUE o SUAP) e da novembre 2018 anche alla Prefettura tramite PEC o raccomandata in caso di opere pubbliche.

In assenza : SANZIONE amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro

VALUTAZIONE TECNICA DELLE IMPRESE SELEZIONATE
Ulteriore obbligo del committente è la valutazione dell’idoneità tecnica delle imprese, che consiste nel richiedere una serie di documenti, i quali devono essere in parte trasmessi all’ufficio tecnico comunale per il ritiro della pratica. Questi consistono in:
1. visura camerale
2. Documento unico di regolarità contributiva (DURC) che ha validità trimestrale (e che dovrebbe essere richiesto prima del saldo di ogni stato di avanzamento per evitare eventuali rivalse da parte di dipendenti dell’impresa)
3. dichiarazione sostitutiva dell’impresa di essere in possesso dei requisiti di cui all’allegato XVII del Testo Unico
4. dichiarazione dell’organico medio annuo e del contratto di lavoro applicato.

In assenza: (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro il committente o il responsabile dei lavori)

Generalmente se trattasi di manutenzione straordinaria, il tecnico incaricato della parte urbanistica informa il committente, ma nel caso di opere libere o manutenzione ordinaria è facile che il committente che si appoggia principalmente all’impresa capofila come unico soggetto interlocutore, possa incappare in violazioni e sanzioni.

Il consiglio è ovviamente sempre lo stesso… qualunque sia l’entità o la tipologia dei lavori, appoggiarsi ad un tecnico anche per semplice consulenza, contabilizzazione e accertamento della qualità delle opere commissionate!

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